Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni
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(Norme in materia di elezioni regionali).
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del
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4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come
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1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
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5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel
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3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore
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1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi
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scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
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5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
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2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore
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) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la
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, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai princìpi fissati dalla Costituente
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Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal
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« ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con
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aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto
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, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi